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Legge 116: tutto ciò che devi sapere sui DAE

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Il 4 Agosto 2021 il Governo italiano ha emanato la legge 116, un programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, con lo scopo finale di migliorare la qualità della vita e favorire l’utilizzo di sistemi di sicurezza in caso di situazioni di emergenza.

Il documento definisce le linee guida dei prodotti DAE che devono essere utilizzati sul territorio per essere conformi a tale legge, e stabilisce gli ambienti e/o le aree che devono dotarsi di defibrillatori per essere a norma.

Successivamente, il 24 Luglio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della legge 116, rendendola, di fatto, in vigore ed andando a precisare ancor di più i criteri per l’individuazione degli ambienti, strutture e mezzi dove deve essere garantita la disponibilità del DAE.

Di cosa si parla nella legge 116/2021

La legge 116/2021 è un documento promosso dal Ministero della Salute, contenente le linee guida per la diffusione dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni nei luoghi pubblici e, più in generale, nelle aree ad alta densità di persone, per favorirne l’utilizzo in caso di necessità e quindi, in ultima analisi, il salvataggio di quante più vite possibili.

Per l’attuazione della legge 116, il Governo ha stanziato una cifra pari a 2 milioni di euro a favore degli enti interessati dal provvedimento, al fine di finanziare l’acquisto dei dispositivi o per l’aggiornamento degli stessi se già presenti nelle zone interessate.

In sintesi, la legge 116/2021 favorisce la progressiva diffusione (e utilizzo ove si ritiene necessario) del Defibrillatore Semiautomatico Esterno nei luoghi pubblici, che sono stati identificati secondo le seguenti categorie:

  • Sedi delle pubbliche amministrazioni in cui siano impiegati almeno 15 dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
  • Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed Università;
  • Aeroporti, stazioni ferroviarie e porti;
  • A bordo di mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata della durata di almeno 2 ore.

Un altro punto molto importante di questo provvedimento riguarda l’utilizzo da parte di chiunque del DAE.

La legge infatti afferma che in caso di arresto cardiaco o sospetto arresto cardiaco, e in assenza di personale sanitario formato, è consentito l’utilizzo del DAE anche da personale non formato, quindi da un qualunque individuo, a differenza di quanto precedentemente stabilito da altri provvedimenti.

Ultimo ma non di minor importanza, la legge 116 prevede che venga individuato un referente responsabile del corretto funzionamento dei defibrillatori presenti sul territorio e che, prima di essere posti sui relativi luoghi individuati, debbano essere registrati alle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria “118”, in modo da poter individuare il più vicino disponibile in caso di necessità.

Le finalità della legge 116/2021

Come espresso nelle prime righe del documento, le finalità della legge 116/2021 sono chiarissime: favorire la diffusione sul territorio dei dispositivi salvavita DAE ed espanderne l’utilizzo anche alle persone non preparate dal punto di vista di primo soccorso (grazie all’ausilio della tecnologia ed al supporto di personale competente del 118), al fine di poter salvare quante più vite possibili in caso di arresto cardiaco.

L’obiettivo è quindi chiaro: mettere a disposizione del cittadino uno strumento utile, verificato e pronto all’uso in caso di evento critico per la vita di una persona, in modo da abbassare quanto più possibile il tasso di mortalità provocata da eventi cardiocircolatori nei luoghi pubblici.

Le indicazioni del decreto attuativo 07/2023

Nel Luglio del 2023 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale un decreto attuativo che individua i criteri e le modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e indica i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE.

Tale decreto, nel dettaglio, prevede che:

  • Per quanto riguarda i centri abitati, la densità ottima dei defibrillatori è NON inferiore a 2 dispositivi per chilometro quadrato;
  • La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo;
  • I DAE sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, nonché in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico
  • In aggiunta alla diffusione dei defibrillatori sui mezzi di trasporto e luoghi pubblici, devono essere identificate, all’interno del territorio regionale, le aree con particolare afflusso di pubblico e le aree con particolari specificità, come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione;
  • Venga valutata l’eventuale opportunità di dotare di DAE i seguenti luoghi e strutture:
    • strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
    • luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
    • luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
    • luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto;
    • strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;
    • strutture di enti pubblici: scuole, università, uffici;
    • postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
    • farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio;
    • luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill

Queste valutazioni devono essere svolte dalle regioni che hanno l’obbligo di comunicare, quanto prima, le loro indicazioni a riguardo e quindi avvisare gli enti coinvolti dal decreto sulle misure da adottare.

Il decreto definisce infine che ci sia un responsabile di corretto funzionamento per ogni defibrillatore (un responsabile può occuparsi di più DAE), e che lo stesso verifichi, con cadenza settimanale, che tutti i DAE sotto il suo controllo non presentino anomalie o malfunzionamenti.

La verifica settimanale deve essere riportata su un apposito registro utile ad una successiva consultazione da parte di eventuali enti di controllo.

La verifica può essere delegata ad un sistema automatizzato e centralizzato per quei dispositivi DAE che prevedono questo tipo di tecnologia (sono sempre più diffusi infatti sul mercato dei DAE defibrillatori in grado di monitorare costantemente il proprio corretto funzionamento e di segnalare con tempestività qualunque anomalia o malfunzionamento). Inoltre, è anche possibile adattare a questo tipo di “comunicazione” DAE non di ultima generazione, tramite l’ausilio di connettori e sistemi aggiuntivi.

Quali sono gli obblighi della legge 116 e del decreto attuativo 07/2023

Gli obblighi della legge 116 dunque riguardano sia la predisposizione dei dispositivi negli ambienti, la loro gestione nel tempo e la segnaletica.

Per quanto riguarda la predisposizione, abbiamo visto che devono essere distribuiti sul territorio in base alle condizioni, all’afflusso di persone ed al tipo di uffici/sedi preposti, e che per quanto riguarda invece i centri abitati la densità non deve essere mai inferiore a due DAE per chilometro quadrato.

Per quanto riguarda invece la gestione, i defibrillatori devono essere valutati settimanalmente se non hanno sistemi di auto-valutazione, altrimenti se sono di ultima generazione questo controllo è fatto automaticamente dal sistema: ciò che va controllato è l’effettivo stato attivo del defibrillatore, delle piastre e della batteria. I dati di controllo dei dispositivi devono essere segnati su appositi registri ed, inoltre, deve essere nominato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dei DAE.

Non ultimo in prossimità dei DAE deve essere presente apposita segnaletica con indicazione del dispositivo e, in altri luoghi come uffici e stabili di altro tipo, deve essere presente all’ingresso segnaletica con indicazione del luogo di posizionamento del defibrillatore.

Cosa fare per essere a norma: il vademecum della legge 116

Per concludere, se la tua attività rientra fra le categorie citate dalla legge 116 (comuni, pubbliche amministrazioni, istituti, scuole, università, aeroporti, stazioni, mezzi di trasporto pubblici), è necessario:

  1. In base alle caratteristiche del luogo dotarsi di uno o più defibrillatori, ed il nostro consiglio è di valutare l’acquisto di quelli di ultima generazione che hanno il monitoraggio automatico e costante di corretto funzionamento;
  2. Nel caso in cui fossi già dotato di uno o più DAE, verificare che abbiano il monitoraggio automatico, diversamente implementare un sistema di controllo remoto che permetta di metterlo in rete o verificare, con frequenza almeno settimanale e con iscrizione in apposito registro di controllo l’attività dello stesso, della batteria e delle piastre;
  3. Individuare e nominare un responsabile dei defibrillatori, che sarà appunto responsabile del registro di controllo e del corretto funzionamento dei dispositivi;
  4. Predisporre o adeguare la corretta segnaletica di indicazione dei dispositivi, in modo che siano facilmente individuabili dall’utente;
  5. Collegare i DAE (sia i già presenti che eventuali nuovi acquisti) al sistema di controllo remoto della centrale operativa 118 più vicina al luogo di posizionamento del defibrillatore.

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